Calcio

RESPINTO IL RECLAMO DEL SIENA, CONFERMATA LA VITTORIA DEL PRO PIACENZA

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 10 Febbraio 2017 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: “” GARA PRO PIACENZA – ROBUR SIENA DEL 25 GENNAIO 2017 E RECLAMO SOCIETA’ ROBUR SIENA (Com. Uff. n. 127/DIV del 27.01.2017) – Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo inoltrato nei termini dalla società Robur Siena in ordine al regolare svolgimento della gara Pro Piacenza – Robur Siena disputata in data 25.1.2017, quale recupero della gara già prevista per il 18.12.2016 e rinviata per le avverse condizioni meteorologiche, o s s e r v a – che la reclamante lamenta l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore Mauro Belotti il quale, neo tesserato dalla società Pro Piacenza, è stato utilizzato nella gara in oggetto dopo aver disputato, con la società di provenienza, la gara prevista in data 18.12.2016; 138/380 – che l’asserita irregolarità deriverebbe, a parere della reclamante, dalla violazione dell’art. 34 comma 2 NOIF, nella parte in cui dispone che ” Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale”.

Essendo la gara in oggetto prevista nella giornata di calendario sportivo programmata per il 18.12.2016 ed avendo in tale data il calciatore Mauro Belotti disputato la gara di calendario sportivo prevista per la società di provenienza, il medesimo risulterebbe aver partecipato a due gare ufficiali nello stesso “giorno”. Di conseguenza viene richiesta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 7 comma 5 lett.a) del CGS, condannando la società Pro Piacenza alla perdita della gara; – che la reclamante ha motivato la propria richiesta argomentando * sulla sostanziale equivalenza del termine “giorno” e del termine “giornata” utilizzato dal legislatore per individuare la data del “calendario sportivo” * sul tenore della norma contenuta nell’art. 40 comma 4 NOIF nella parte in cui dispone che per un calciatore “Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più di due società” * sul precedente comportamento di altre società che, nella medesima situazione, hanno rinunciato ad utilizzare il calciatore neo tesserato. Questo Giudice ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento, giudicando non condivisibili le argomentazioni a sostegno. In primo luogo, appare estremamente forzata la tesi che, nello sviluppo terminologico delle norme ordinamentali, il legislatore utilizzi indifferentemente i termini “giorno” e “giornata” per indicare esclusivamente la giornata di “calendario sportivo”.

Pur nella consapevolezza che in molte occasioni l’attività redazionale del legislatore sportivo pecchi di rigore tecnico, appare certamente più logico considerare che il termine “giorno” voglia indicare il “giorno di calendario solare” ed il termine “giornata” voglia indicare il “giorno di calendario sportivo”. Inoltre, la “ratio” della norma contenuta nell’art. 34 comma 2 NOIF è, a parere dello scrivente, orientata alla tutela dell’integrità fisica del calciatore che verrebbe pregiudicata dalla disputa di più di una gara nel medesimo giorno “solare”. E’ di tutta evidenza che tale evenienza non ricorra nella fattispecie in esame e che di conseguenza non meriti apprezzamento neppure il riferimento all’art.40 comma 4 NOIF. 138/381 In secondo luogo, appare davvero pittoresco il richiamo a precedenti comportamenti prudenziali di altre società che, in analoghe situazioni e sulla base di quanto dichiarato alla stampa dal Direttore Sportivo, hanno evitato di utilizzare un calciatore neo-tesserato.

E’ di tutta evidenza che la libera scelta interpretativa della norma da parte di pur autorevoli tesserati non possa essere elevata ad “interpretazione autentica” della stessa. Anche perché è riscontrabile l’interpretazione autentica della norma da parte dell’unico organo titolare di tale prerogativa, vale a dire il Consiglio Federale della FIGC, il quale in data 4.2.2011 (cfr. comunicazione prot. 5.149//) ed in riferimento ad analoga situazione (disputa di gare di recupero con liste di trasferimento aperte) ha chiaramente considerato “legittima” la partecipazione di un calciatore in due gare previste nella medesima giornata del calendario sportivo ma disputate in date diverse “sussistendo il divieto di partecipazione a più di una gara ufficiale esclusivamente per il medesimo giorno solare”. – Tutto ciò considerato, d e l i b e r a – di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Robur Siena, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Pro Piacenza 2 – Robur Siena 1). 

IL GIUDICE SPORTIVO F.to Not. Pasquale Marino

error: Content is protected !!