Calcio

COSA PREVEDE IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO V.

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Art. 29

Reclami di parte e ricorsi di Organi federali

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. 2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.

3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica.

4. Sono legittimati a proporre ricorso d’ufficio: a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica; b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.

5. Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte.

6. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

7. La controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice sportivo nelle materie di cui all’art. 24, commi 3, 6 e 8, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante.

8. I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l’Organo di giustizia sportiva cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento e, nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto. 23

9. La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

10. I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell’ambito dei termini di prescrizione di cui all’art. 18.

11. II Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.

12. Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali ed operanti nell’ambito federale.

13. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.

14. L’Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori, ponendoli a carico della parte soccombente.

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