IL GIUDICE. RESPINTO IL RECLAMO DEL FIUMICINO, CONFERMATA LA VITTORIA DELLA FAUL
QUESTO IL TESTO DELLA DECISIONE DEL GIODICE SPORTIVO:
“FIUMICINO S.C. 1926 – FAUL CIMINI VITERBO S.R.L
Il Giudice sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 191 del 18/12/2024; esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società Fiumicino 1926, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errore tecnico dell’Arbitro. Pertanto chiede la ripetizione della gara in oggetto, “viziata da palese e grossolano errore tecnico”.
Il ricorso è respinto.
Infatti, in virtù dell’art. 65 lett. b del C.g.s. “le questioni che possono essere giudicate dal Giudice sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall’Arbitro o che siano devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica da questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di gioco”.
PQM DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società Fiumicino 1926;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio FIUMICINO SC 1926 – FAUL CIMINI VITERBO 1 – 3;
3) il contributo va incamerato.”